04/09/2014 – RICHIEDIBILI DOPO LA SEPARAZIONE GLI ESBORSI EFFETTUATI PRIMA DELLE NOZZE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE

04/09/2014 – Richiedibili dopo la separazione gli esborsi effettuati prima delle nozze per la ristrutturazione dell’alloggio di proprietà del coniuge

La Corte di Cassazione, sez. II, con notevole pronuncia n. 18695/2014 interviene sulla questione, di frequente attualità, e condanna il coniuge proprietario di casa a rimborsare al coniuge non proprietario i costi sostenuti da quest’ultimo prima delle nozze, per la ristrutturazione dell’alloggio che sarebbe poi diventato l’abitazione coniugale.

Nella circostanza i coniugi si erano poi separati, e la casa era rimasta in assegnazione al coniuge proprietario.

La Corte ha ritenuto non applicabile l’istituto della donazione obnuziale (che è per legge irrevocabile), in quanto gli esborsi per una ristrutturazione non possono ritenersi di modico valore.

La condanna viene fondata sulla norma sull’ingiustificato arricchimento, e comprende tutti i costi per lavori edili, impianti, e finizioni.