Infortunistica stradale: L’indennizzo diretto

L’indennizzo diretto

L’indennizzo (o risarcimento) diretto è la procedura di risarcimento del danno che si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 01.02.2007.

Oggi pertanto, in caso di sinistro, con o senza la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole (modulo CAI) da parte del conducente del veicolo avversario, la Tua compagnia apre una procedura che conduce al pagamento diretto del danno (naturalmente ove sia accertata la Tua ragione). Questo nella generalità delle ipotesi, salve alcune eccezioni, in cui opera il vecchio sistema (sinistro che coinvolge più di due veicoli, sinistro senza urto effettivo tra i veicoli, sinistro all’estero).
Con il sistema precedente viceversa – come noto – in caso di sinistro si apriva una vertenza con la compagnia assicuratrice del veicolo avversario, dalla quale deve pervenire un risarcimento giusto ed adeguato.
Questo avveniva o in via amichevole, tramite contatti interassicurativi, oppure in via contenziosa, tramite legale di fiducia oppure fornito dalla compagnia.

L’indennizzo diretto è stato presentato (naturalmente dalle compagnie di assicurazioni, e dal legislatore di riferimento) come una svolta in favore del cittadino, essenzialmente per la dichiarata finalità di risarcimenti più rapidi.

In realtà è stata palesemente una manovra salva-assicurazioni con effetti normalmente penalizzanti per le vittime di sinistri stradali.

Con il sistema attuale, a partire dalla denuncia di sinistro, l’agenzia assicurativa prende in mano la pratica, e richiede il risarcimento all’ispettorato sinistri che fa capo alla propria stessa assicurazione.
Insomma è la Tua assicurazione che litiga (finge di litigare) con sè stessa. Il risultato che ti viene offerto è un risarcimento che è giusto solo per le voci di danno ancorate a parametri certi (danno veicolare con fattura delle riparazioni già pagata).

In tutti gli altri casi (danno veicolare su preventivo, danno da fermo veicolo, danno fisico, ecc.) l’offerta risarcitoria è normalmente del tutto inadeguata. Questo si verifica in modo evidente per quanto concerne il danno fisico (vedi paragrafo).

Il tutto è accompagnato da una vera e propria campagna di disinformazione messa in atto dalle compagnie assicurative, che, con la dichiarata prospettiva di risarcimenti più rapidi (spesso e volentieri disattesi), convincono i propri clienti che addirittura non sia più possibile oggi avvalersi di un legale che curi la pratica risarcitoria (falso).

Consapevole delle storture del sistema, la magistratura civile (a partire dal Foro Torinese) si è data da fare per correggerle, ed ha detto – tramite importanti pronunce – che l’indennizzo diretto non ha comunque abolito il precedente sistema risarcitorio, ma vi si è posto come sistema alternativo. In pratica i giudici hanno detto che il cittadino, in caso di sinistro stradale, potrà – a sua libera insindacabile scelta – rivolgere le proprie richieste tanto contro la compagnia, quanto – in alternativa – contro la compagnia del veicolo avversario.

E’ pertanto – oggi come ieri – possibile rivolgersi ad un legale di fiducia, per ottenere risarcimenti ottimali; e questi al netto delle spese legali, che saranno rimborsate dalla compagnia tenuta al risarcimento.

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