Risarcimento danno da responsabilità medica: Introduzione

Introduzione

Il risarcimento del danno da responsabilità medica è contemplato dal nostro diritto in più ipotesi:

  • errore di diagnosi
  • errore sulle cure
  • intervento chirurgico erroneo
  • deficit organizzativo della struttura sanitaria
  • negligenza nei trattamenti infermieristici

 

Come si individua il responsabile?

E’ responsabile ovviamente il medico, il chirurgo, o l’infermiere il cui comportamento negligente od imprudente ha causato il danno.

Nei casi di interventi presso strutture sanitarie (Asl, ospedali, case di cura) pubbliche o private, vi è sempre anche la responsabilità concorrente della struttura; responsabilità che permane anche quando il soggetto colpevole non sia di pronta individuazione (nome dell’operatore sconosciuto, interventi in equipe, ecc. ecc.).

 

Quale è il grado di colpa del responsabile perché possa richiedersi il risarcimento?

Di regola è sufficiente che sia individuabile la colpa lieve.

Fanno eccezione gli interventi che, secondo la corrente scienza medica, siano di non facile esecuzione: in tali casi, si richiede la colpa grave (sempre che sia presente il consenso informato del danneggiato o di chi è tenuto a prestarlo in sua vece).

Nelle ipotesi di deficit organizzativo (es. ritardo ingiustificabile nell’intervento di pronto soccorso, caduta del paziente in corsia per irregolarità della pavimentazione, danno da emotrasfusione con sangue infetto, ecc.), vige la presunzione di responsabilità della struttura sanitaria: e cioè, provato il fatto, sarà quest’ultima a doversi giustificare adducendo e provando il caso fortuito o la forza maggiore.

 

Che cosa serve per la causa risarcitoria?

Per instaurare la causa risarcitoria, e prima ancora per la preventiva valutazione di fattibilità, occorrono:

  • copia della cartella clinica (od almeno prova di averla richiesta con raccomandata indirizzata al medico e/o alla struttura sanitaria). Si evidenzia che, ai sensi della legge 24/2017, vi è il diritto di accesso del danneggiato alla cartella clinica entro 7 giorni dalla richiesta.
  • relazione medico-legale di parte volta ad accertare il nesso causale con la condotta sanitaria colpevole, ed a stimare l’entità del danno fisico subito

Nei casi di degenza è opportuno – se si riesce, e se non è già compresa nella cartella clinica – ottenere anche la cartella infermieristica (che contiene le annotazioni dell’assistenza ricevuta durante tutto il periodo di degenza).

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