15/03/2024 – TESTAMENTO BIOLOGICO

15/03/2024 – TESTAMENTO BIOLOGICO

Quante volte, e a quanti di noi, è successo di vedere persone costrette ad un destino tremendo, vittime di traumi o di malattie che le hanno ridotte in uno stato di perenne incoscienza, o di perenne incapacità di manifestare le proprie volontà; tenute in vita nonostante tutto, dai prodigi dell’attuale scienza medica.
E a quanti di noi è venuto spontaneo il pensiero di “cosa vorrei se capitasse a me”; unitamente alla preoccupazione di non avere, in quella eventuale ipotesi futura, alcuna voce in capitolo.
Ebbene, lo strumento per fare sentire la propria voce a chi dovesse avere a preoccuparsi di noi, c’è; uno strumento incredibilmente disutilizzato, e misteriosamente celato dai canali di informazione, nonostante sia a disposizione dei privati fin dal 2018: il TESTAMENTO BIOLOGICO (richiamato dalla legge n. 219/ 2017 che lo ha istituito, con l’acronimo DAT, ovvero “disposizioni anticipate di trattamento”).
Con il testamento biologico, qualunque cittadino può esprimere le proprie volontà per il caso in cui divenisse in futuro incapace di autodeterminarsi o di manifestare le proprie volontà in maniera permanente.
Può definire (previo l’essenziale consulto con il proprio medico di fiducia) le tipologie di cure richieste, e\o le condizioni alle quali invece richiede di evitare l’accanimento terapeutico, con la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione forzate, la somministrazione della sedazione profonda, per l’accompagnamento al fine vita.
Può altresì definire le proprie richieste in merito alle tipologie di cure da somministrare in caso di incoscienza anche solo temporanea (nell’ipotesi di intolleranza od avversione a determinati trattamenti farmacologici, e sempre previo consulto con il proprio medico di fiducia).
Può definire come, e a chi desidera siano comunicati in tali ipotesi lo stato di salute, e\o le aspettative di vita.
Può, ancora, dare disposizioni per la donazione organi e per la propria sepoltura.
Essenziale è inserire nell’atto di testamento biologico il nominativo del FIDUCIARIO, e dell’eventuale FIDUCIARIO SOSTITUTIVO: le persone che si occuperanno di manifestare l’esistenza del testamento alle strutture sanitarie, e di verificare che sia data puntuale esecuzione alle volontà del disponente.
E’ prevista anche la conoscibilità dell’esistenza del testamento biologico, tramite la Banca Dati Nazionale delle Dat, consultabile esclusivamente dal disponente, dal medico e dal fiduciario.
Le disposizioni del testamento biologico valgono, naturalmente, esclusivamente nel caso di sopravvenuta impossibilità assoluta di manifestare le proprie volontà.
Qualora la persona, al momento dell’accesso in una struttura sanitaria per qualsiasi ragione, sia invece cosciente ed in grado di esprimersi, prevarranno sempre le volontà manifestate sul momento, rispetto a quelle presenti nel testamento.
Il testamento biologico è dunque, a dispetto del nome che evoca situazioni tristi, uno strumento notevole volto a garantire la serenità individuale nostra, e dei nostri cari.