Separazione e Divorzi: L’assegnazione della casa

L’assegnazione della casa

L’assegnazione della casa famigliare avviene di regola in favore del coniuge presso il quale sono collocati i figli (cioè presso il quale – pur in regime di affido condiviso – vi è la residenza dei minori). Come è noto, per “assegnazione” si intende il (solo) diritto di abitare la casa (ed usufruire dei suoi arredi), stabilito in favore del coniuge con il quale i figli passano la maggior parte del tempo, che si onera – tra l’altro – del pagamento delle spese ordinarie inerenti l’immobile abitato. L’assegnazione non tocca però il diritto di proprietà: l’intestazione della casa resta quella che era prima della separazione, o del divorzio.

E’ bene sapere che nell’ipotesi di coppie senza prole non si fa luogo – di regola – all’assegnazione della casa in favore di uno o dell’altro, e cioè:

  • se la casa è in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, questi ha diritto di permanervi, e l’altro coniuge dovrà allontanarsi
  • se la casa è in comproprietà tra i coniugi, entrambi hanno diritto di permanervi, quindi la soluzione normale, in caso di disaccordo, sarà il mettere in vendita la casa, o richiederne la divisione giudiziale
  • se la casa è in locazione, il diritto di abitarvi permane in capo al firmatario del contratto di affitto
  • se la casa è in comodato (ad es. casa intestata ai genitori di uno dei coniugi e da questi concessa in utilizzo agli sposi), la scelta spetta al proprietario comodante

In casi eccezionali (cioè di eccezionale necessità di uno dei coniugi) si sono avute pronunce in cui la casa in comproprietà è stata assegnata al coniuge in difficoltà anche se privo di figli.

Il provvedimento giudiziale di assegnazione ha sempre e solo ad oggetto la casa coniugale, cioè la sola abitazione in cui si è svolta – effettivamente – la vita della famiglia fino alla separazione (con esclusione dunque delle seconde o terze case). La nuova disciplina prevede che il diritto sulla casa famigliare possa venir meno qualora l’assegnatario cessi di vivervi stabilmente, oppure conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio. E’ bene sapere che, per propria migliore tutela nei confronti di terzi, l’assegnatario può far trascrivere il provvedimento di assegnazione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

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