04/10/2019 – RITARDO AEREO NEGLI USA – CONDANNATA A TORINO PRIMARIA COMPAGNIA AMERICANA.

04/10/2019 – Ritardo aereo negli USA – Condannata a Torino primaria compagnia americana

Con soddisfazione segnaliamo una storica sentenza, la n. 2126/2019 del Giudice di Pace di Torino, in causa promossa dal nostro Studio.
Una cittadina torinese, insieme ai propri due figli, era stata vittima di un viaggio-incubo negli USA: tra vari disguidi aerei, i tre avevano patito ben complessive 50 ore di ritardo – tra volo di andata e di ritorno, nella tratta New York- San Diego – perdendo così due giorni di agognata vacanza.
La compagnia di volo americana si è difesa, in primo luogo, sostenendo la mancanza di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello americano (luogo della sede della compagnia di bandiera, nonché in cui si è verificato il disguido). Questa eccezione, in casi simili (trattandosi di volo extra CEE) viene normalmente accolta, alla stregua delle convenzioni internazionali: cioè normalmente bisogna attrezzarsi per una costosa e difficile causa all’estero, nello Stato in cui è avvenuto il volo (con, tra l’altro, costi stellari per le traduzioni asseverate degli atti).
Ma nel caso in esame il giudice ha aderito alla nostra tesi: i biglietti erano stati acquistati on line; quindi come ”luogo in dominio del vettore aereo in cui è avvenuto l’acquisto del biglietto” (criterio stabilito dalla Convenzione di Montreal) poteva definirsi – in via interpretativa- la stessa abitazione di residenza dei passeggeri. Di qui il rigetto dell’eccezione avversaria: la causa è stata trattenuta in Italia.
In secondo luogo, la compagnia americana ha sostenuto l’applicazione della legge statunitense (che avrebbe escluso l’indennizzo)…ma per il giudice torinese fanno fede le condizioni generali della compagnia di linea, che, dovutamente interpretate, non possono escluderne la responsabilità, secondo i principi dell’ordinamento italiano.
Pertanto i tre connazionali hanno ottenuto la condanna della compagnia americana ad un risarcimento di € 800,00 ciascuno, più il rimborso delle spese processuali.
Beh…che dire..CIN CIN!